Aufgehoben
1 La vaccinazione contro la peste equina è vietata. È ammessa la vaccinazione degli animali ricettivi che sono destinati all’esportazione, ma a condizione che sia disponibile un’autorizzazione dell’USAV.
2 L’importazione di animali vaccinati è ammessa.
3 Se un focolaio di peste equina è comparso o minaccia di comparire in Svizzera, l’USAV, dopo aver consultato i Cantoni, può prescrivere la vaccinazione degli animali ricettivi contro i virus della peste equina. Esso stabilisce in un’ordinanza:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.