Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

916.310 Verordnung vom 31. Oktober 2012 über die Tierzucht (Tierzuchtverordnung, TZV)

916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle)

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Art. 36 Vollzug

Das BLW vollzieht diese Verordnung, soweit damit nicht andere Behörden betraut sind.

Art. 37 Vigilanza sulle organizzazioni

1 La gestione e la contabilità delle organizzazioni di allevamento che ottengono contributi in virtù della presente ordinanza sono sottoposte alla vigilanza dell’UFAG, nella misura in cui concernono l’applicazione della presente ordinanza,

2 Le organizzazioni di allevamento devono presentare annualmente all’UFAG, entro 90 giorni dallo svolgimento dell’assemblea ordinaria, un rapporto d’attività scritto.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.