Das BLW vollzieht diese Verordnung, soweit damit nicht andere Behörden betraut sind.
1 La gestione e la contabilità delle organizzazioni di allevamento che ottengono contributi in virtù della presente ordinanza sono sottoposte alla vigilanza dell’UFAG, nella misura in cui concernono l’applicazione della presente ordinanza,
2 Le organizzazioni di allevamento devono presentare annualmente all’UFAG, entro 90 giorni dallo svolgimento dell’assemblea ordinaria, un rapporto d’attività scritto.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.