1 Die Kantone vollziehen diese Verordnung.
2 Das Bundesamt für Landwirtschaft beaufsichtigt den Vollzug.
1 I Cantoni eseguono la presente ordinanza.
2 L’Ufficio federale dell’agricoltura vigila sull’esecuzione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.