Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1998 in Kraft.
68 Ursprünglich Art. 5.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1998.
68 Originario art. 5.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.