1 Die Bezeichnung wird im Register der Ursprungsbezeichnungen und geographischen Angaben eingetragen, wenn:
2 Die Eintragung wird im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht.
36 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 14. Nov. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 6109).
1 La denominazione viene iscritta nel registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche:
2 La registrazione viene pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.
35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3903).
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