1 Lehrstellen werden als Arbeitsplätze angerechnet.
2 Nicht als Arbeitsplätze angerechnet werden die Stellen, die von Personal nach Artikel 27 der Arbeitsvermittlungsverordnung vom 16. Januar 19913 besetzt sind.
1 I posti di tirocinio sono conteggiati come posti di lavoro.
2 Non sono conteggiati come posti di lavoro i posti occupati da personale di cui all’articolo 27 dell’ordinanza del 16 gennaio 19913 sul collocamento.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.