Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 86 Schutz der Familie
Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 86 Protezione della famiglia

861.1 Verordnung vom 25. April 2018 über Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung (KBFHV)

861.1 Ordinanza del 25 aprile 2018 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (OACust)

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Art. 28 Projekte zur besseren Abstimmung des familienergänzenden Betreuungsangebots auf die Bedürfnisse der Eltern

1 Als Projekte zur besseren Abstimmung des familienergänzenden Betreuungsangebots auf die Bedürfnisse der Eltern gelten:

a.
Projekte nach Artikel 3b Absatz 2 Buchstabe a KBFHG, die für die Eltern eine Erleichterung der Organisation der familienergänzenden Betreuung ihrer Kinder bringen;
b.
Projekte nach Artikel 3b Absatz 2 Buchstabe b KBFHG, die für die Eltern eine kurz- oder langfristige Flexibilität in der familienergänzenden Betreuung ihrer Kinder bringen; oder
c.
Projekte nach Artikel 3b Absatz 2 Buchstabe c KBFHG, die ein Angebot mit wesentlich erweiterten Öffnungszeiten während des Tages, der Woche oder des Jahres umfassen.

2 Finanzhilfen können Projekte nach Absatz 1 erhalten, die:

a.
eine Koordination der verschiedenen Akteure garantieren, insbesondere der Betreuungseinrichtungen, der Tagesfamilien und der Schule;
b.
auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sind; und
c.
der gesamten Bevölkerung einer Gemeinde offenstehen.

3 Finanzhilfen erhalten können auch Pilotprojekte, die nicht der gesamten Bevölkerung einer Gemeinde offenstehen, die aber im Rahmen eines umfassenderen Projektes initiiert werden, das auf eine ganze Gemeinde ausgerichtet ist.

Art. 28 Progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l’offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia

1 Sono considerati progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l’offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia:

a.
i progetti di cui all’articolo 3b capoverso 2 lettera a LACust, che permettono di agevolare i genitori nell’organizzazione della custodia complementare alla famiglia per i loro figli;
b.
i progetti di cui all’articolo 3b capoverso 2 lettera b LACust, che permettono ai genitori di disporre di una flessibilità a breve o a lungo termine nella custodia complementare alla famiglia per i loro figli; o
c.
i progetti di cui all’articolo 3b capoverso 2 lettera c LACust, che predispongono un’offerta con orari di apertura ampliati in misura significativa nell’arco della giornata, della settimana o dell’anno.

2 Possono beneficiare degli aiuti finanziari i progetti di cui al capoverso 1, che:

a.
garantiscono un coordinamento tra i diversi attori, in particolare le strutture di custodia, le famiglie diurne e la scuola;
b.
sono orientati alla sostenibilità; e
c.
si rivolgono all’intera popolazione di un Comune.

3 Possono beneficiare degli aiuti finanziari anche progetti pilota che, pur non rivolgendosi all’intera popolazione di un Comune, sono avviati nel quadro di un progetto più ampio destinato a un intero Comune.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.