1 Die Finanzhilfen werden jährlich nach Ablauf des Beitragsjahres ausgerichtet.
2 Sie werden ausgerichtet, wenn der Kanton dem BSV spätestens sechs Monate nach Ablauf des Beitragsjahres die folgenden Unterlagen einreicht:
3 Die Zusammenstellung nach Absatz 2 Buchstabe a basiert auf den verabschiedeten Jahresrechnungen der Kantone und Gemeinden.
4 Das BSV legt die Höhe der Finanzhilfen gestützt auf die Unterlagen nach Absatz 2 fest.
1 Gli aiuti finanziari sono versati annualmente dopo la scadenza dell’anno di contribuzione.
2 Essi sono versati se il Cantone presenta all’UFAS, al più tardi sei mesi dopo la scadenza dell’anno di contribuzione, i seguenti documenti:
3 Il riepilogo di cui al capoverso 2 lettera a si basa sui conti annuali approvati del Cantone e dei Comuni.
4 L’UFAS fissa l’importo degli aiuti finanziari sulla base dei documenti di cui al capoverso 2.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.