Wohnbauten, für deren Verbesserung oder Erstellung eine Finanzhilfe zugesichert wurde, sind vor Baubeginn gegen Feuer- und Elementarschäden angemessen zu versichern.
Le abitazioni, per il miglioramento o la costruzione delle quali è accordato un sussidio, devono essere assicurate, prima dell’avvio dei lavori, contro i danni cagionati dal fuoco o dagli elementi naturali.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.