Die Eigentümerlasten müssen ohne Verzinsung des Eigenkapitals in einem angemessenen Verhältnis zum Einkommen stehen.
69 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 22. Dez. 1986, in Kraft seit 1. Jan. 1987 (AS 1987 88).
Gli oneri del proprietario, senza gli interessi del capitale proprio, devono essere in congruo rapporto con il reddito.
70 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 dic. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1987 88).
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