1 Gesuche um Kredithilfe sind dem Bundesamt einzureichen. Dieses trifft nach Abklärung der Voraussetzungen und der finanziellen Möglichkeiten eine Verfügung.
2 Die zur Verwirklichung der Kreditzusicherung vom Bund mit den Gesuchstellern sowie allfälligen Dritten einzugehenden Rechtsverhältnisse, wie Darlehen, Bürgschaft, Pfandbestellung, Garantie- und andere Zahlungsversprechen, werden durch öffentlich-rechtlichen Vertrag begründet, der der schriftlichen Form bedarf.
3 Der Bundesrat ordnet die Voraussetzungen, unter denen Befugnisse an Dritte übertragen werden können.
1 Le domande di aiuto creditizio sono dirette all’Ufficio federale. Quest’ultimo decide dopo aver chiarito l’adempimento delle condizioni e le possibilità finanziarie.
2 I rapporti giuridici tra Confederazione e richiedenti, nonché eventuali terzi per l’attuazione della garanzia del credito, come mutui, fideiussioni, costituzioni in pegno, promesse di garanzia e altre promesse di pagamento, si fondano su un contratto di diritto pubblico per il quale occorre la forma scritta.
3 Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni possono essere delegate competenze a terzi.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.