Nach Ablauf des Darlehensvertrages oder nach vorzeitiger Rückzahlung der aus Mitteln des Bundes oder von PUBLICA gewährten Darlehen bleibt die Anmerkung nach Artikel 18 bestehen und die Artikel 19 und 20 finden weiterhin Anwendung.
Dopo la scadenza del contratto di mutuo o dopo il rimborso anticipato dei mutui concessi dalla Confederazione o dalla PUBLICA, rimane in vigore l’annotazione di cui all’articolo 18 e si continuano ad applicare gli articoli 19 e 20.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.