Gefördert werden in der Regel nur Wohnbauten mit mindestens drei Wohnungen.
Di massima beneficiano della promozione soltanto gli edifici di abitazione che contano almeno tre alloggi.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.