1 Der Bund fördert zur Deckung des Bedarfs an preisgünstigem Wohnraum die Tätigkeit von Organisationen des gemeinnützigen Wohnungsbaus.
2 Der Bundesrat legt fest, welche Mindestanforderungen die geförderten Organisationen hinsichtlich Zweckbestimmung, Zwecksicherung, Geschäftsführung, Rechnungslegung und Statuten erfüllen müssen.
1 La Confederazione promuove l’attività di organizzazioni di utilità pubblica attive nella costruzione di abitazioni al fine di coprire il fabbisogno di alloggi a pigioni e prezzi moderati.
2 Il Consiglio federale stabilisce le esigenze minime che tali organizzazioni devono soddisfare quanto a definizione e garanzia dello scopo, gestione, presentazione dei conti e statuti.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.