1 Während der Dauer der Bundeshilfe darf der geförderte Wohnraum nur für Wohnzwecke verwendet werden (Zweckentfremdungsverbot).
2 Zur Sicherung der Zweckerhaltung hat der Bund während dieser Zeit ein Kaufs- und Vorkaufsrecht in der Höhe des jeweiligen Ertragswertes, der bei zweckentsprechender Vermietung erzielt werden kann.
3 Das Zweckentfremdungsverbot sowie das damit verbundene Kaufs- und Vorkaufs-recht sind als öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen im Grundbuch anzumerken.
4 Kaufs- und Vorkaufsrecht können den Kantonen, Gemeinden sowie Organisationen des gemeinnützigen Wohnungsbaus abgetreten werden.
1 Gli alloggi che fruiscono delle misure di promozione devono essere utilizzati unicamente a scopo abitativo per tutta la durata dell’aiuto federale (divieto di cambiamento della destinazione).
2 A garanzia del mantenimento della destinazione, la Confederazione gode durante questo periodo di un diritto di compera e di prelazione per un ammontare pari al valore di reddito che può essere conseguito con una locazione conforme alla destinazione.
3 Il divieto di cambiamento della destinazione nonché il diritto correlato di compera e di prelazione sono menzionati a registro fondiario quali restrizioni di diritto pubblico della proprietà.
4 I diritti di compera e di prelazione possono essere ceduti ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni di utilità pubblica attive nella costruzione di abitazioni.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.