Kantone und Gemeinden, die neben den Überbrückungsleistungen eigene Versicherungs- oder Fürsorgeleistungen ausrichten, haben diese in der Berechnung der Überbrückungsleistungen und in der Verfügung gesondert aufzuführen. Dies gilt auch für die Rückerstattung, den Erlass und die Abschreibung zu viel bezogener Leistungen.
I Cantoni e i Comuni che concedono, oltre alle prestazioni transitorie, prestazioni assicurative o assistenziali proprie devono indicarle separatamente nel calcolo delle prestazioni transitorie e nella decisione. Questo vale anche per le prestazioni pagate indebitamente che sono oggetto di una richiesta di restituzione o di un condono o che hanno dovuto essere dichiarate irrecuperabili.
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