(Art. 11 Abs. 4 AVIG)
1 Erhält der Versicherte eine Ferienentschädigung in der Höhe von mindestens 20 Prozent des AHV-pflichtigen Lohnes, so ist die entsprechende Anzahl Ferientage vom anrechenbaren Arbeitsausfall abzuziehen, sofern
2 Nur jene Anzahl Ferientage wird abgezogen, welche dem seit den letzten Ferien erworbenen aber noch nicht bezogenen Ferienanspruch entspricht.
29 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Aug. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992 (AS 1991 2132).
(art. 11 cpv. 4 LADI)
1 Se l’assicurato ha riscosso un’indennità di vacanze, costituente almeno il 20 per cento del salario sottoposto all’AVS, il rispettivo numero di giorni di vacanza dev’essere dedotto dalla perdita di lavoro computabile nella misura in cui:
2 Viene dedotto soltanto quel numero di giorni di vacanza cui l’assicurato ha diritto a partire dalle ultime vacanze, ma che non ha ancora fatto valere.
30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).
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