(Art. 11a AVIG)
Als freiwillige Leistungen des Arbeitgebers bei der Auflösung des privatrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisses gelten Leistungen, die nicht Lohn- oder Entschädigungsansprüche nach Artikel 11 Absatz 3 AVIG darstellen.
30 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 28. Mai 2003, in Kraft seit 1. Juli 2003 (AS 2003 1828).
(art. 11a LADI)
Sono considerate prestazioni volontarie del datore di lavoro le prestazioni accordate in caso di scioglimento di un rapporto di lavoro di diritto privato o di diritto pubblico che non costituiscono pretese di salario o di risarcimento secondo l’articolo 11 capoverso 3 LADI.
31 Introdotto dal n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).
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