1 Genehmigen die Stellen nach Artikel 21c FamZG einen Antrag auf Familienzulagen oder nehmen sie eine den Zulagenanspruch beeinflussende Änderung vor, so melden sie der Zentralen Ausgleichsstelle die Daten nach Artikel 18a Absatz 1 innerhalb eines Arbeitstages.
2 Die Arbeitgeber melden den Stellen nach Artikel 21c FamZG laufend die für die Erfüllung der Meldepflicht nach Absatz 1 erforderlichen Daten. Erhalten sie Kenntnis von einer den Zulagenanspruch beeinflussenden Änderung, so melden sie diese innerhalb von zehn Arbeitstagen.
1 Se i servizi di cui all’articolo 21c LAFam approvano una richiesta di assegni familiari o procedono a una modifica che incide sul diritto all’assegno, notificano all’Ufficio centrale di compensazione i dati di cui all’articolo 18a capoverso 1 entro un giorno lavorativo.
2 I datori di lavoro comunicano costantemente ai servizi di cui all’articolo 21c LAFam i dati necessari all’adempimento dell’obbligo di notifica conformemente al capoverso 1. Se vengono a conoscenza di una modifica che incide sul diritto all’assegno, la notificano entro dieci giorni lavorativi.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.