Die Familienzulagen für selbstständigerwerbende Landwirte umfassen Kinder- und Ausbildungszulagen nach Artikel 3 Absatz 1 FamZG27. Die Ansätze dieser Zulagen entsprechen denjenigen nach Artikel 5 Absätze 1 und 2 FamZG; im Berggebiet werden sie um je 20 Franken erhöht.
Gli assegni familiari per gli agricoltori indipendenti comprendono gli assegni per i figli e gli assegni di formazione secondo l’articolo 3 capoverso 1 LAFam26. Gli importi di questi assegni corrispondono a quelli stabiliti nell’articolo 5 capoversi 1 e 2 LAFam; nelle regioni di montagna tali importi sono aumentati di 20 franchi.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.