La fissazione e il versamento degli assegni familiari, nonché la riscossione dei contributi dei datori di lavoro in conformità dell’articolo 18, spettano alle casse cantonali di compensazione istituite in virtù dell’articolo 61 della legge sull’AVS39 (dette qui di seguito «casse di compensazione»).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.