(Art. 1a Abs. 4 EOG)
Das Bundesamt für Sport bestimmt die Kurse, die nach Artikel 1a Absatz 4 EOG Anspruch auf Entschädigung geben.
(art. 1a cpv. 4 LIPG)
L’Ufficio federale dello sport definisce quali sono i corsi che danno diritto all’indennità ai sensi dell’articolo 1a capoverso 4 LIPG.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.