(Art. 9 Abs. 3 EOG)
Der Dauer der Rekrutenschule entsprechen:
(art. 9 cpv. 3 LIPG)
Sono considerati equivalenti alla durata di una scuola reclute:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.