Diese Verfügung tritt am 1. November 1951 in Kraft. Die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt ist mit dem Vollzug beauftragt.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 1951. L’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni è incaricato della sua esecuzione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.