Für besondere Spritzverfahren mit vermindertem Anfall an Farbnebeln und Lösungsmitteldämpfen gelten die Vorschriften der Artikel 8–37, soweit nachstehend nichts anderes bestimmt wird.
Per i procedimenti speciali di verniciatura a spruzzo con ridotta formazione di nebbia di vernici e vapori di solventi valgono le prescrizioni degli articoli 8 a 37, se qui di seguito non sono previste altre disposizioni.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.