Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 83 Sozialversicherung
Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 83 Assicurazione sociale

832.311.141

Verordnung vom 18. Juni 2021 über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Bauarbeiten (Bauarbeitenverordnung, BauAV)

832.311.141

Ordinanza del 18 giugno 2021 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr)

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Art. 110 Massnahmen vor der Wiederaufnahme der Arbeiten

Vor Wiederaufnahme der Arbeiten nach Arbeitsunterbrüchen sind überhängende Partien, namentlich solche, die durch Witterungseinflüsse entstanden sind, abzubauen und ist loses Material aus der Böschung zu entfernen.

Art. 113 Dispositivi di comando e di commutazione

1 Gli impianti termici e, se necessario, anche le loro unità funzionali devono essere muniti di dispositivi che consentono di isolarli o disinserirli da ciascuna delle loro fonti di alimentazione di energia. I dispositivi devono poter essere assicurati contro un loro reinserimento qualora ne risulti un pericolo per i lavoratori.

2 Per lavori a impianti termici accessibili e a camini di fabbrica:

a.
il dispositivo di disinserimento di sicurezza deve essere bloccato con un lucchetto nella posizione spenta;
b.
la spina elettrica del bruciatore, del ventilatore o dell’alimentazione di combustibile deve essere disinserita e la presa deve essere assicurata con un lucchetto;
c.
un cartello di segnalazione deve essere affisso in prossimità dell’interruttore di sicurezza prima di accedere all’impianto termico o salire sul camino di fabbrica.
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.