Verordnung vom 18. Juni 2021 über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Bauarbeiten (Bauarbeitenverordnung, BauAV)
Ordinanza del 18 giugno 2021 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr)
1 Die Arbeitgeber sind verpflichtet, der Suva mindestens 14 Tage vor der Ausführung den Abbau im Freien von Gestein von über 5000 m3 pro Abbaustelle zu melden.
2 Sie müssen die von der Suva zur Verfügung gestellten Formulare benützen.
1 Per l’estrazione di rocce con esplosivi le pareti di scavo devono essere suddivise in gradoni.
2 L’altezza dei gradoni dipende dalle condizioni del materiale da estrarre. Non deve superare i 40 m. Nelle cave per l’estrazione di pietra naturale l’altezza massima dei gradoni può essere superiore a 40 m. L’altezza dei gradoni va definita nel piano di estrazione.
3 Prima di riprendere i lavori sui gradoni dopo un’esplosione, si deve far valutare, dimostrandola, la stabilità dei gradoni da uno specialista.
4 Dopo ogni volata, si devono rimuovere dalla parete il materiale pericolante e la roccia smossa.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.