1 Der Suva-Rat bestellt den Suva-Ratsausschuss. Die Amtsdauer des Suva-Ratsausschusses entspricht derjenigen des Suva-Rates.
2 Der Suva-Rat setzt folgende Kommissionen ein:
3 Im Suva-Ratsausschuss und in den Kommissionen nach Absatz 2 sind neben Vertreterinnen und Vertretern des Bundes die Sozialpartner paritätisch vertreten. Bei der Zusammensetzung berücksichtigt der Suva-Rat die fachlichen Fähigkeiten der Mitglieder.
4 Nach Bedarf kann der Suva-Rat weitere Kommissionen einsetzen. Er achtet bei der Zusammensetzung der Kommissionen darauf, dass die fachlichen Fähigkeiten der Mitglieder berücksichtigt werden und dass der Bund und die Sozialpartner vertreten sind.
5 Der Suva-Rat, der Suva-Ratsausschuss und die Kommissionen können zur Vorberatung einzelner Geschäfte Spezialkommissionen einsetzen.
1 Il consiglio dell’INSAI nomina il comitato del consiglio dell’INSAI. La durata del mandato del comitato del consiglio dell’INSAI corrisponde a quella del consiglio dell’INSAI.
2 Il consiglio dell’INSAI costituisce le seguenti commissioni:
3 Accanto ai rappresentanti della Confederazione, nel comitato del consiglio dell’INSAI e nelle commissioni di cui al capoverso 2 sono rappresentati pariteticamente i partner sociali. Per la composizione del comitato e delle commissioni, il consiglio dell’INSAI tiene conto delle attitudini professionali dei membri.
4 In caso di bisogno il consiglio dell’INSAI può costituire altre commissioni. Nel decidere la composizione delle commissioni provvede affinché siano prese in considerazione le attitudini professionali dei membri e siano rappresentati sia la Confederazione sia i partner sociali.
5 Per l’esame preliminare di taluni affari, il consiglio dell’INSAI, il comitato del consiglio dell’INSAI e le commissioni possono costituire commissioni speciali.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.