832.205.27 Verordnung 09 vom 29. Oktober 2008 über Teuerungszulagen an Rentnerinnen und Rentner der obligatorischen Unfallversicherung
832.205.27 Ordinanza 09 del 29 ottobre 2008 sulle indennità di rincaro ai beneficiari di rendite dell'assicurazione infortuni obbligatoria
Art. 2
È considerato anno dell’infortunio ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2:
- a.
- per le rendite di cui all’articolo 24 capoverso 2 dell’ordinanza del 20 dicembre 19822 sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF): l’anno precedente l’inizio del diritto alla rendita;
- b.
- per le rendite di cui all’articolo 31 capoverso 2 OAINF: l’anno precedente l’inizio del diritto alla rendita complementare.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.