(Art. 53k Bst. e BVG)
1 Statuten oder Reglement können vorsehen, dass der Stiftungsrat oder geschäftsführende Dritte die Ausgabe von Ansprüchen im Interesse der in einer Anlagegruppe investierten Anleger vorübergehend einstellen können.
2 Sie können vorsehen, dass Anlagegruppen mit wenig liquiden Anlagen bei deren Bildung vom Stiftungsrat befristet und für Rücknahmen geschlossen werden können. Für Anlagegruppen nach Artikel 28 Absatz 3 müssen sie die Schliessung für Rücknahmen vorschreiben.
3 Sie dürfen bei geschlossenen Anlagegruppen nach Absatz 2 die Ausgabe von Ansprüchen nach der Bildung der Anlagegruppe lediglich bei Abruf bestehender Kapitalzusagen zulassen.
4 Sie können vorsehen, dass der Stiftungsrat bei Bildung einer Anlagegruppe in begründeten Fällen eine Haltefrist von höchstens fünf Jahren festlegen kann.
5 Sie können dem Stiftungsrat oder geschäftsführenden Dritten die Befugnis einräumen, unter ausserordentlichen Umständen, insbesondere bei Liquiditätsengpässen aufgrund schwer liquidierbarer Anlagen, die Rücknahme von Ansprüchen aller oder einzelner Anlagegruppen bis zu zwei Jahre aufzuschieben.
6 Wird die Rücknahme aufgeschoben, so muss die Geschäftsführung dies den betroffenen Anlegern umgehend mitteilen. Bei der Festsetzung des Rücknahmepreises ist auf das am Ende der Aufschubfrist gültige Nettovermögen der Anlagegruppen abzustellen. Die Aufsichtsbehörde kann in begründeten Fällen Ausnahmen zulassen.
(art. 53k lett. e LPP)
1 Gli statuti o il regolamento possono autorizzare il consiglio di fondazione o terzi incaricati della gestione a sospendere provvisoriamente l’emissione di diritti nell’interesse degli investitori di un gruppo d’investimento.
2 Gli statuti o il regolamento possono prevedere che, al momento della loro costituzione, i gruppi d’investimento con investimenti poco liquidi possano essere limitati nel tempo e chiusi quanto a possibilità di riscatto dal consiglio di fondazione. Gli statuti o il regolamento devono inoltre chiudere quanto a possibilità di riscatto i gruppi d’investimento di cui all’articolo 28 capoverso 3.
3 Nel caso dei gruppi d’investimento chiusi di cui al capoverso 2, gli statuti o il regolamento possono autorizzare l’emissione di diritti dopo la costituzione del gruppo d’investimento soltanto se sono richiamati gli impegni all’investimento esistenti.
4 Gli statuti o il regolamento possono autorizzare il consiglio di fondazione, all’atto di costituire un gruppo d’investimento, a fissare in casi motivati un termine di detenzione di cinque anni al massimo.
5 Gli statuti o il regolamento possono conferire al consiglio di fondazione o a terzi incaricati della gestione il potere di differire di due anni al massimo il riscatto dei diritti di tutti o di alcuni gruppi d’investimento in presenza di circostanze straordinarie, in particolare in caso di problemi di liquidità derivanti da investimenti difficilmente liquidabili.
6 In caso di differimento del riscatto, l’organo di gestione ne informa senza indugio gli investitori interessati. La determinazione del prezzo di riscatto deve basarsi sul patrimonio netto dei gruppi d’investimento allo scadere della dilazione. In casi motivati l’autorità di vigilanza può concedere deroghe.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.