1 Die Verordnung vom 4. August 197221 über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die Invalidenversicherung in Sonderfällen (HV) wird aufgehoben.
2 Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1977 in Kraft.
1 L’ordinanza del 4 agosto 197221 sulla consegna in casi speciali di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità (OMA) è abrogata.
2 La presente ordinanza entra in vigore il 10 gennaio 1977.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.