831.192.11
vom 15. November 2018 (Stand am 1. Januar 2019)
vom Bundesrat genehmigt am 30. November 2018
1 Der Text dieser Verordnung wird in der AS nicht veröffentlicht. Er kann bezogen werden bei: Compenswiss (Ausgleichsfonds AHV/IV/EO), Boulevard Georges-Favon 6, Postfach 5756, 1211 Genf 11, rh@compenswiss.ch.
831.192.11
del 15 novembre 2018 (Stato 1° gennaio 2019)
Approvata dal Consiglio federale il 30 novembre 2018
1 Il testo della presente ordinanza non è pubblicato nella RU (pubblicazione mediante rimando secondo l’art. 5 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali, RS 170.512). Può essere ottenuto presso compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG), Boulevard Georges-Favon 6, Casella postale 5756, 1211 Ginevra 11, rh@compenswiss.ch.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.