Die Höhe der Schwankungsreserve wird in der Geschäftsordnung festgelegt.
L’importo della riserva di fluttuazione è fissato nel regolamento interno.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.