Der Anspruch entsteht frühestens am ersten Tag des Monats, für welchen eine Altersrente bezogen wird, spätestens bei Erreichen des Rentenalters nach Artikel 21 Absatz 1 AHVG6.7 Er erlischt, wenn die Anspruchsvoraussetzungen nicht mehr erfüllt sind.
7 Fassung gemäss Ziff. I der V des EDI vom 11. Sept. 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3718).
Il diritto alle prestazioni inizia al più presto il primo giorno del mese a partire dal quale è percepita una rendita di vecchiaia, al più tardi con il raggiungimento dell’età di pensionamento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS6.7 Esso si estingue allorché le condizioni non sono più adempite.
7 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del DFI dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3718).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.