Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 82 Arbeit
Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 82 Lavoro

824.095 Verordnung vom 20. August 2014 über das Informationssystem des Zivildienstes

824.095 Ordinanza del 20 agosto 2014 sul sistema d'informazione del servizio civile

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Art. 7 Zugriffs- und Bearbeitungsrechte

1 Auf die Daten im VS haben das ZIVI und die Vollzugsbeauftragten im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben Zugriff.

2 Auf die Daten im KS haben die zuständigen Behörden im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben im Abrufverfahren Zugriff.

3 Die Daten im KS von gesuchstellenden und zivildienstpflichtigen Personen sowie von gesuchstellenden Institutionen und anerkannten Einsatzbetrieben können nur abgefragt werden, sofern die betreffende Person, Institution oder der betreffende Einsatzbetrieb sich damit einverstanden erklärt hat.

4 Die individuellen Zugriffs- und Bearbeitungsrechte sind im Anhang geregelt.

Art. 7 Diritti di accesso e di trattamento dei dati

1 Il CIVI e gli incaricati d’esecuzione hanno accesso ai dati contenuti nel SG nell’ambito dei compiti conferiti loro dalla legge.

2 Le autorità competenti hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati contenuti nel SC nell’ambito dei compiti conferiti loro dalla legge.

3 I dati di persone richiedenti l’ammissione al servizio civile o soggette all’obbligo di prestare servizio civile, di istituti che presentano una domanda di riconoscimento quale istituto d’impiego o di istituti d’impiego riconosciuti possono essere consultati solo se la persona, l’istituto o l’istituto d’impiego in questione ha dato il proprio consenso.

4 I diritti individuali di accesso e di trattamento dei dati sono definiti nell’allegato.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.