1 Zivildienstpflichtige Personen können zu Einsätzen im Ausland aufgeboten werden, wenn sie dazu ihre Einwilligung gegeben haben.
2 Für Einsätze zur Bewältigung von Katastrophen und Notlagen im grenznahen Ausland kann von der Einwilligung abgesehen werden.
3 Auslandeinsätze dienen:
4 Der Bundesrat legt fest:
26 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1883; BBl 2014 6741).
1 Le persone che devono prestare servizio civile possono essere assegnate a impieghi all’estero se hanno dato il loro consenso.
2 Esse possono essere assegnate, anche senza il loro consenso, a impieghi nel quadro dell’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza in regioni estere limitrofe.
3 Gli impieghi all’estero servono:
4 Il Consiglio federale stabilisce:
26 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1883; FF 2014 5749).
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