Die Vollzugsstelle kann die folgenden Disziplinarmassnahmen verfügen:
L’organo d’esecuzione può disporre le seguenti misure disciplinari:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.