1 Die zivildienstpflichtige Person beginnt den ersten Einsatz spätestens in dem Kalenderjahr, das der rechtskräftigen Zulassung zum Zivildienst folgt.66
2 Der Bundesrat regelt die Ausnahmen.
66 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1883; BBl 2014 6741).
1 La persona che deve prestare servizio civile inizia il primo impiego al più tardi nell’anno che segue il momento in cui l’ammissione al servizio civile è passata in giudicato.
2 Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.
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