(Art. 9 Abs. 1 AVG, Art. 23 AVV)
1 Die Vermittlungsprovision beträgt höchstens:
2 Die Vermittlungsprovision nach Absatz 1 darf 5 Prozent der Brutto-Gage aus dem ersten Jahresengagement nicht übersteigen.
3 Beträgt die Vertragsdauer weniger als sechs Arbeitstage, so kann die Vermittlungsprovision um höchstens einen Viertel der in Absatz 1 genannten Absätze erhöht werden. Der Vermittler darf pro Vermittlung nach Absatz 1 in jedem Fall ein Minimum von 80 Franken in Rechnung stellen.
4 Muss der Vermittler bei der Vermittlung ins Ausland mit ausländischen Vermittlungsstellen zusammenarbeiten, so darf sich die Provision zu Lasten des Stellensuchenden um höchstens die Hälfte erhöhen, keinesfalls jedoch um mehr als die infolge der Auslandvermittlung entstandenen Mehrkosten.
11 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. Okt. 1999, in Kraft seit 1. Dez. 1999 (AS 1999 2716).
(art. 9 cpv. 1 LC, art. 23 OC)
1 La provvigione di collocamento ammonta al massimo:
2 La provvigione di collocamento di cui al capoverso 1 non può superare il 5 per cento dell’onorario lordo del primo ingaggio annuo.
3 Se la durata del contratto è inferiore a sei giorni lavorativi, la provvigione di collocamento può essere maggiorata al massimo di un quarto del tasso indicato nel capoverso 1. Il collocatore è autorizzato a fatturare in ogni caso un importo minimo di 80 franchi per collocamento conformemente al capoverso 1.
4 Se il collocatore è costretto a collaborare, per il collocamento all’estero, con uffici di collocamento esteri, la provvigione a carico della persona in cerca d’impiego può essere maggiorata al massimo della metà; questo supplemento non può tuttavia in alcun caso superare le spese supplementari effettivamente provocate dal collocamento all’estero.
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999 (RU 1999 2716).
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