(Art. 9 Abs. 1 AVG, Art. 20 AVV)
1 Die Vermittlungsprovision beträgt höchstens 5 Prozent des ersten Brutto-Jahreslohnes.
2 Arbeiten mehrere Vermittler zusammen, darf die Provision mit Ausnahme von Artikel 4 Absatz 4 nicht kumuliert werden.
9 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. Okt. 1999, in Kraft seit 1. Dez. 1999 (AS 1999 2716).
(art. 9 cpv. 1 LC, art. 20 OC)
1 La provvigione di collocamento ammonta al massimo al 5 per cento del primo salario annuo lordo.
2 Se più collocatori collaborano all’esecuzione del mandato di collocamento, la provvigione non può essere fatturata più volte. È fatto salvo l’articolo 4 capoverso 4.
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999 (RU 1999 2716).
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