1 Das Bundesamt entscheidet im Rahmen der zur Verfügung gestellten Kredite und unter Berücksichtigung der Bedeutung der Bestrebungen über die Beitragsgesuche. Es kann sie durch die Zentralstelle oder durch Sachverständige begutachten lassen.
2 Vom Erfordernis der mindestens gleich hohen Leistungen Dritter kann ausnahmsweise Umgang genommen werden, wenn es sich um schweizerische und interkantonale gemeinnützige Organisationen oder um Massnahmen zugunsten von Gebirgsgegenden handelt.
1 L'Ufficio federale statuisce sulle domande di sussidio nei limiti dei crediti disponibili e tenendo conto dell'importanza dell'attività che ne fa oggetto. Esso può chiedere il parere dell'Ufficio svizzero del lavoro a domicilio o quello di periti.
2 Può essere eccezionalmente derogato alla norma che subordina la concessione di sussidi al pagamento di prestazioni almeno eguali da parte di terzi, quando si tratta di istituzioni d'utilità pubblica con raggio di attività nazionale o intercantonale o di provvedimenti presi a favore delle regioni montane.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.