Die Parteien können den Einigungsstellen im einzelnen Falle, freiwilligen Einigungsstellen auch allgemein, die Befugnis übertragen, verbindliche Schiedsprüche zu fällen.
Le parti possono deferire agli uffici di conciliazione l'incarico di pronunciare nei singoli casi sentenze arbitrali obbligatorie. Agli uffici di conciliazione volontari tale facoltà può essere data anche in modo generale.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.