1 Die Daten nach den Artikeln 1–4, einschliesslich der Daten nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben a–e KRG, müssen innerhalb von vier Wochen nach der Erhebung gemeldet werden.
2 Wer von einem nach Artikel 15 Absatz 2 bestätigten Widerspruch Kenntnis hat, ist von der Meldepflicht befreit und darf die Daten nicht melden.
1 I dati di cui agli articoli 1–4, inclusi i dati di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettere a–e LRMT, devono essere notificati entro quattro settimane dalla raccolta.
2 Chi è a conoscenza di un’opposizione confermata secondo l’articolo 15 capoverso 2 è esentato dall’obbligo di notifica e non è tenuto a notificare i dati.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.