Finanzhilfen nach Artikel 50 EpG können insbesondere gewährt werden, um Vorhaben zu unterstützen, die einen Beitrag zur Umsetzung der nationalen Ziele, Strategien und Programme in den Bereichen Wissenschaft, Forschung und internationale Zusammenarbeit leisten.
Gli aiuti finanziari secondo l’articolo 50 LEp possono essere concessi in particolare per sostenere progetti che contribuiscono all’attuazione degli obbiettivi, delle strategie e dei programmi nazionali negli ambiti della scienza, della ricerca e della cooperazione internazionale.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.