1 Um die grenzüberschreitende Verbreitung einer Krankheit zu verhindern, kann das EDI:
2 Die Vorschriften sind zeitlich zu befristen.
3 Das EDI kann die Kantone oder das
4 Das
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1 Per impedire la propagazione transfrontaliera di una malattia l’UFSP può in particolare:
2 Le disposizioni devono avere una durata limitata.
3 Il DFI può incaricare i Cantoni o l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini37 di eseguire i provvedimenti.
4 L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini fornisce all’UFSP, su richiesta, informazioni su tutte le circostanze determinanti per l’attuazione dei provvedimenti di cui al capoverso 1. Consente all’UFSP di consultare gli atti e lo mette immediatamente al corrente di fatti osservati al momento dell’importazione, del transito o dell’esportazione di merci.
37 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.