Für die Schlachttieruntersuchung gelten die Vorschriften nach Anhang 4.
Per il controllo degli animali da macello fanno stato le prescrizioni di cui all’allegato 4.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.