1 Für die schriftliche oder die mündliche und die praktische Prüfung gibt es je eine Fachnote.
2 Die Leistungen werden nach folgender Notenskala bewertet:
3 Halbe Noten sind zulässig.
4 Die Prüfung ist bestanden, wenn:
1 Per ogni esame scritto o esame orale e pratico è assegnata una nota.
2 Le prestazioni sono valutate secondo la seguente scala delle note:
3 Sono ammessi i mezzi punti.
4 L’esame è superato se:
5 Il chimico cantonale comunica per scritto al candidato il risultato sotto forma di decisione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.