1 Die Sachbezeichnung lautet «Tagesration für gewichtskontrollierende Ernährung».
2 Zusätzlich zu den obligatorischen Angaben nach Artikel 3 Absatz 1 LIV16 sind anzugeben:
3 Kennzeichnung, Aufmachung und Bewerbung von Tagesrationen für gewichtskontrollierende Ernährung dürfen nicht auf das Tempo oder den Umfang der Gewichtsverringerung Bezug nehmen, die durch den Verzehr der Erzeugnisse bewirkt werden kann.
1 Oltre alle informazioni di cui all’articolo 22 capoverso 1 OID24, la dichiarazione obbligatoria del valore nutritivo per i sostituti dell’intera razione giornaliera per il controllo del peso indica la quantità di ogni sostanza minerale e delle vitamine elencate nell’allegato 10 presenti nel prodotto.
2 La dichiarazione obbligatoria del valore nutritivo per i sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso comprende inoltre la quantità di colina presente e, se aggiunte, di fibre alimentari.
3 Oltre alle informazioni di cui all’articolo 23 capoverso 1 OID, il contenuto della dichiarazione obbligatoria del valore nutritivo per i sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso può essere integrato dai seguenti elementi:
4 In deroga all’articolo 23 capoverso 3 OID, le informazioni contenute nella dichiarazione obbligatoria del valore nutritivo per i sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non sono ripetute nella caratterizzazione.
5 La dichiarazione del valore nutritivo è obbligatoria per tutti i sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, indipendentemente dalle dimensioni della superficie maggiore dell’imballaggio o del recipiente.
6 Tutte le sostanze nutritive indicate nella dichiarazione del valore nutritivo per i sostituti dell’intera razione giornaliera per il controllo del peso sono conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 11 OID.
7 In deroga agli articoli 26 capoverso 3, 27 capoverso 1 e 28 capoverso 1 OID, il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive dei sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso sono espressi per l’intera razione alimentare giornaliera nonché per porzione e/o per unità di consumo della derrata alimentare pronta per l’uso dopo una preparazione conforme alle indicazioni del fabbricante. Se del caso, tali informazioni possono anche essere espresse per 100 g o 100 ml della derrata alimentare al momento della consegna ai consumatori.
8 In deroga all’articolo 27 capoversi 3 e 4 OID, il valore energetico e la quantità di sostanze nutritive dei sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non sono espresse come percentuale delle assunzioni di riferimento indicate nell’allegato 10 OID.
9 Le indicazioni sulle sostanze comprese nella dichiarazione del valore nutritivo per i sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non elencate nell’allegato 11 OID sono inserite dopo la voce più pertinente di tale allegato alla quale appartengono o di cui sono componenti.
10 Le indicazioni sulle sostanze non elencate nell’allegato 11 OID che non appartengono a una voce di tale allegato o della quale non sono componenti sono inserite nella dichiarazione del valore nutritivo dopo l’ultima voce di tale allegato.
11 L’indicazione della quantità di sodio figura insieme agli altri sali minerali e può essere ripetuta accanto all’indicazione del tenore di sale come segue: «Sale: X g (di cui sodio: Y mg)».
12 La dicitura «dieta a bassissimo contenuto calorico» può essere utilizzata per i sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, purché il valore energetico del prodotto sia inferiore a 3360 kJ/giorno (800 kcal/giorno).
13 La dicitura «dieta a basso contenuto calorico» può essere utilizzata per i sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, purché il valore energetico del prodotto sia compreso tra 3360 kJ/giorno (800 kcal/giorno) e 5040 kJ/giorno (1200 kcal/giorno).
23 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.