1 Entsprechen die Anhänge 1–4 den neuen Erkenntnissen oder Entwicklungen nicht mehr und sind sofortige Massnahmen zum Schutz der Gesundheit erforderlich, so kann das BLV den kantonalen Vollzugsbehörden bis zur Änderung der Anhänge befristete Weisungen erteilen.
2 Die Weisungen werden im Internet publiziert.
1 Se gli allegati 1–4 non corrispondono più alle nuove conoscenze o ai nuovi sviluppi e si rendono necessari provvedimenti immediati per tutelare la salute, l’USAV può impartire direttive provvisorie alle autorità cantonali di esecuzione fino a quando gli allegati non saranno modificati.
2 Le direttive sono pubblicate in Internet.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.