1 Wer ein vorverpacktes Lebensmittel abgibt, muss folgende Angaben machen:
2 Die Angaben müssen angebracht werden:
3 Das EDI regelt:
4 Es kann für bestimmte Lebensmittelgruppen Ausnahmen von den Bestimmungen nach den Absätzen 1 und 2 vorsehen oder vorschreiben, dass bestimmte Lebensmittelgruppen mit zusätzlichen Angaben gekennzeichnet werden müssen.
1 Chiunque consegna una derrata alimentare preimballata deve fornire le seguenti indicazioni:
2 Le indicazioni devono essere apposte:
c. in almeno una lingua ufficiale della Confederazione; eccezionalmente possono essere redatte in un’altra lingua solo se in tal modo i consumatori in Svizzera sono informati sulla derrata alimentare in modo sufficiente e inequivocabile.
3 Il DFI disciplina:
4 Per determinate categorie di derrate alimentari può prevedere deroghe alle disposizioni dei capoversi 1 e 2 o prescrivere che determinate categorie di derrate alimentari debbano essere caratterizzate con indicazioni supplementari.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.